Revisione 24/10/2020
Articolo 1 – Denominazione, durata
– E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”), della legge regionale n. 7/2006, dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli da 14 a 42 del codice civile, l’associazione di promozione sociale denominata “InCollina – Turismo nel cuore del Piemonte APS” che ha come finalità esclusiva il soddisfacimento di interessi collettivi.
– L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
– La durata dell’associazione è illimitata.
– La denominazione dell’Associazione sarà integrata dell’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) all’atto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al momento della sua costituzione.
Articolo 2 – Sede
– L’associazione ha sede in Castelnuovo don Bosco (AT), Piazza Dante n. 34 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre località d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
– La sede potrà essere trasferita all’interno del Comune di attuale sede con semplice delibera di assemblea, salvo l’obbligo di comunicazione all’Organo gestore del pubblico Registro presso il quale l’associazione è iscritta.
Articolo 3 – Finalità
1. L’ Associazione è apartitica, apolitica e non confessionale; non ha scopo di lucro e intende perseguire le seguenti specifiche finalità, volte anche a sostenere l’autonoma iniziativa della collettività dell’alto astigiano. A tal fine i propone di svolgere, a tenore dell’art. 5 del D. Lgs 117/2017, comma d), comma f) e comma i), in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
– attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.e.i.
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
Per il perseguimento dei suddetti obbiettivi di interesse generale, da svolgere in conformità alle norme che disciplinano l’esercizio delle inerenti attività, l’Associazione si propone pertanto di:
1.1 valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse, culturali, religiose, naturalistiche, specifiche del territorio in cui vivono e/o operano i soci con particolare riferimento al territorio dei comuni posti nel nord della provincia di Asti e dei comuni viciniori, anche in provincia di Torino e di Alessandria.
1.2 garantire una piena fruizione ed ottimizzarne l’utilizzo da parte dei soci e di tutti attraverso il collegamento tra i soci stessi, gli istituti formativi e le reti del circuito territoriale e museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
1.3 evidenziare e promuovere le eccellenze del territorio, in particolare: l’ambiente naturale con i suoi boschi, vigneti e campi, le ricchezze architettoniche con il romanico e il barocco, i castelli, il turismo religioso con i santuari, le chiese, i luoghi dei santi, l’offerta enogastronomica con i vini, i prodotti della terra e delle attività agricole in genere, con evidenza delle lavorazioni tradizionali e dei prodotti naturali;
1.4 creare pari opportunità nella fruizione dei servizi;
1.5 accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze spe- ciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/ o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre mag- giori possibilità di partecipazione all’esperienza della visita e del viaggio, dell’incontro con nuove realtà, dello svago e dell’intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l’ accrescimento culturale, psicologico e sociale dell’individuo;
1.6 coinvolgere istituiti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti e realtà diverse del territorio, in attività formative e nella pro- grammazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del ter- ritorio stesso, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all’accessibi- lità degli spazi e delle risorse locali;
1.7 coinvolgere realtà associative, valorizzandone le iniziative e promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall’Unione Europea per favo- rire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei diversi paesi membri.
2. L’ Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà, in particolare, svolgere attività di promozione del turismo accessibile attraverso:
2.1 sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
2.2 sensibilizzazione sul tema di favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
2.3 elaborazione di studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità per tutti alle risorse del territorio locale e piemontese, in primo luogo, e nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni in par- tenariato;
3. In ragione di quanto indicato nel primo comma del presente articolo, l’ Associazione potrà inoltre:
3.1 promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d’arte che, ponendosi su un piano di superamento di quella cultura negativamente caritatevole che genera pregiudizio verso la condizione attuale del portatore di handicap, sia- no mirati a diffondere e favorire il dibattito sulla realtà quotidiana delle persone con disabilità, il loro ambito familiare ed affettivo, il grado di integrazione sociale e lavorativa, il rapporto con le nuove tecnologie, il diritto a pari opportunità;
3.2 realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazioni e e cognizioni adeguate ad utenti con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali;
3.3 promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi fina- lità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pub- bliche, dei Beni Culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
3.4 promuovere, anche in concorso con soggetti pubblici e privati, la realizzazione di interventi su beni aventi valenza culturale, ed anche di restauro e recupero dei beni culturali in genere;
3.5 stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.
3.6 promuovere attività turistiche e ricettive ed organizzare escursioni naturalistiche e culturali nel territorio nel quale opera.
4. L’associazione potrà, infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.
5. L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui stabilite, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Ogni attività è svolta in favore dei soci, dei loro famigliari o di terzi, mediante l’apporto dei soci stessi.
Articolo 4 – Soci – Ammissione
1. L’attività dei soci è svolta in modo volontaristico, a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro, subordinato o autonomo, con l’associazione e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.
2. E’ ammesso il rimborso delle spese previamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate ed anche autocertificate ai sensi del D. Lgs. 117, per lo svolgimento delle attività e nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.
3. L’associazione potrà, in caso di particolari necessità, se utile per gli scopi statutari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci, nei limiti fissati dal D. Lgs. 117.
4. Sono ammessi all’Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale Regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va opportunamente motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità. Con la domanda iscrizione, o di rinnovo della domanda, ciascun socio dichiara la propria disponibilità a svolgere anche concrete attività operative in favore dell’associazione.
6. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri soci che svolgono attività operative, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117
7. Il numero dei Soci è illimitato.
8. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci e comunque prima della convocazione dell’assemblea annuale. Il versamento della quota, per i soci già iscritti nell’anno precedente, può avvenire prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea.
9. L’ammontare della quota è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, che può fissare quote ridotte per i soci impegnati nell’attività di presidio dei luoghi, affidati all’associazione, ed aperti al pubblico.
10. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
11. Il Consiglio direttivo provvede sulla domanda entro 60 giorni e al socio iscritto viene rilasciata la tessera sociale o documento simile.
12. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi soci o che abbiano carattere di temporaneità.
13. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
14. I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento nei termini della quota associativa.
15. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Articolo 5 – Recesso ed esclusione del socio.
– Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
– In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell’associazione, il socio può essere escluso dalla stessa.
– L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
– Il provvedimento di ammissione o di esclusione di un socio può essere oggetto di modifica da parte dell’assemblea.
Articolo 6 – Organi sociali
1. Gli organi dell’Associazione hanno struttura democratica e sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Revisore dei conti (ove nominato).
2. Possono essere eletti e nominati alle cariche sociali tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipino attivamente alla vita associativa.
3. Le cariche elettive sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
4. Le cariche elettive hanno durata biennale e terminano con l’approvazione del rendiconto dell’anno solare di scadenza del mandato.
Articolo 7 – Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti all’associazione alla data di convocazione. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da pubblicare presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’ adunanza e contenente l’ ordine del giorno dei lavori.
2. L’avviso deve essere inviato, con lo stesso anticipo di almeno 10 giorni, a tutti i soci, all’indirizzo mail comunicato all’associazione, ovvero tramite SMS o WhatApp. Viene inoltre pubblicato sul sito dell’Associazione.
3. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’ assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Sono compiti dell’assemblea:
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– approvare il rendiconto economico finanziario;
– approvare il bilancio di previsione;
– approvare l’ eventuale Regolamento interno;
– giudicare sui provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo in merito all’ammissione o all’esclusione di un socio;
– deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto o sottoposto dal Consiglio direttivo.
6. L’ assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’ assemblea lo ritenga opportuno).
7. L’assemblea straordinaria, in prima o seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, approva eventuali modifiche allo statuto, nonché la fusione, la scissione, la trasformazione dell’associazione, con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto a voto, i proprio o per delega e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
9. L’assemblea potrà svolgersi anche in modalità di tele conferenza o a distanza mediante tecnologia adeguata.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio direttivo è espressione della volontà dell’assemblea dei soci, ed è il massimo organo di programmazione, gestione, rappresentanza e controllo dell’associazione.
2. II Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e, nella sua prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente dell’assemblea dei soci, da tenersi entro 15 giorni dall’elezione, elegge al proprio interno, con votazioni separate ed a scrutinio segreto, ed a maggioranza dei voti, il Presidente ed il Vice-presidente. In caso di rinuncia o di permanente impedimento del Presidente o del Vice-presidente, spetta al Consiglio Direttivo provvedere alle sostituzioni necessarie, al proprio interno. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio direttivo dovrà rimettersi all’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. L’assemblea dei Soci, prima delle operazioni di voto, determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, in numero dispari, da 7 a 13.
4. I soci che intendono candidarsi al Consiglio direttivo possono liberamente proporsi segnalando la loro disponibilità almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea in prima convocazione e provvedono a versare la quota sociale.
5. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di preferenze pari alla metà (arrotondata per difetto) del numero dei componenti del Consiglio direttivo da eleggere.
6. I Consiglieri sono eletti tra tutti i candidati in un’unica lista
7. Sono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato più giovane di età.
8. Il primo non eletto diviene consigliere in caso di rinuncia, dimissioni, grave impedimento di un consigliere eletto.
9. Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha il compito di:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
– redigere il rendiconto economico – finanziario
– predisporre il bilancio preventivo
– predisporre gli eventuali regolamenti interni;
– autorizzare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale, ove eccedenti l’ordinaria amministrazione
– deliberare circa l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci
– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti e le operazioni idonei a garantire la corretta amministrazione dell’Associazione, che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci;
– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
10. E’ in facoltà del Consiglio direttivo attribuire al proprio interno incarichi permanenti o di durata annuale.
11. I lavori del Consiglio potranno svolgersi anche in modalità di tele- conferenza o a distanza, mediante tecnologia adeguata.
Articolo 9 – Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti e libretti di deposito bancario o postale, escludendosi in ogni caso l’assunzione di garanzie e le operazioni allo scoperto.
2. Presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
3. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio Direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vice-presidente.
5. Il Presidente ed il Vice-presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Collaborazioni tecnico-scientifiche ed amministrative
– Per esigenze di ricerca, consulenza, analisi e valutazione, il Consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di studiosi ricercatori esperti, che dispongano di conoscenza qualificata del patrimonio e delle problematiche territoriali e turistiche.
– Tali collaboratori scientifici dovranno preferibilmente avere domicilio, ovvero operare, nel territorio rappresentato dell’Associazione.
– Possono essere consultati dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo ed essere invitati a riferire nelle riunioni del Consiglio Direttivo e all’assemblea.
– La loro attività nei confronti dell’associazione si svolgerà a titolo gratuito. Ne verrà tenuta una lista pubblica e aperta.
– La qualifica di collaboratore scientifico non osta all’adesione in qualità di socio dell’associazione.
Articolo 10 bis – Il Revisore dei conti.
1. L’assemblea, ravvisandone la necessità, provvede alla nomina del Revisore dei conti, determinando anche i requisiti di qualificazione professionale del Revisore stesso.
2. La durata in carica del Revisore è identica a quella del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore ha il compito di vigilare sulla legittimità degli atti posti in essere dall’associazione e dà il proprio parere scritto all’assemblea sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.
3. Il Revisore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, a tutte le sedute degli organi dell’associazione.
4. Per la nomina del Revisore non occorre far luogo a modifiche statutarie.
Articolo 11 – Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette.
3. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
4. Più specificatamente all’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che detta destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 12 – Rendiconto economico-finanziario
– L’associazione per ogni esercizio, corrispondente all’anno solare, predispone un rendiconto economico-finanziario, o conto consuntivo e un bilancio di previsione per l’esercizio successivo.
– Il rendiconto economico-finanziario e il bilancio di previsione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni socio.
– Devono essere approvati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, entro il 31 marzo dell’anno successivo di ogni esercizio. I componenti del Consiglio direttivo non partecipano al voto sul bilancio consuntivo.
– Il Consiglio direttivo deve consentire e regolamentare un’informativa trasparente sui conti dell’Associazione.
– Nel caso di nomina del Revisore dei conti, il conto consuntivo ed il preventivo devono esser posti a sua disposizione almeno 20 giorni prima dell’assemblea per la redazione del parere.
Articolo 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 7 e con la nomina di uno o più liquidatori, oltre alla determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio sociale e della sua devoluzione.
2. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto – previo il parere positivo del competente Ufficio regionale afferente al registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 – e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 14 – Disposizioni finali
– Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.
– In ordine alla qualificazione di ente non commerciale, si dà atto che nel presente statuto della APS è previsto il rispetto della disciplina contenuta nell’attuale art. 148 comma 8, punti da a) ad f), del DPR 917/86 e s.m. e i. (Testo Unico Imposte sui Redditi), disciplina qui interamente richiamata e vincolante, ancorché non espressamente esposta, nonché nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m. e i.).